L’avv. Andrea Valerio, storico collaboratore di Car Carrozzeria, ed esperto conoscitore delle dinamiche che muovono il sistema riparazioni in carrozzeria, ha analizzato per noi il Decreto Legge n.1/2012. Oltre l’art. 29…
Come già sarà ben noto ai lettori di Car Carrozzeria il Consiglio dei Ministri, in occasione della seduta dello scorso 20 gennaio, ha approvato lo schema di decreto che si è tradotto nel decreto legge n. 1/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 – Supplemento Ordinario n. 18, rubricato “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Il provvedimento contiene - tra le altre - una serie di misure che intervengono in modo sostanziale sul settore assicurativo ed, in particolare, sul settore dell’R.C.Auto. Tra le novità, quella che maggiormente ha destato scalpore nell’ambiente dell’autoriparazione è stata senza dubbio quella contenuta nel comma due dell’articolo 29, che si occupa di “efficienza produttiva del risarcimento diretto” e di “risarcimento in forma specifica”, anche se il decreto – va sottolineato - contiene molte altre disposizioni che potranno avere importanti ripercussioni sull’attività di carrozzeria.
Partiamo proprio dall’esposizione di queste novità per poi passare alla norma che farà molto discutere nelle settimane che precederanno il voto parlamentare per la conversione in legge del decreto “Liberalizzazioni”.
In tema di frodi assicurative viene introdotto l’obbligo per le imprese assicurative autorizzate all’esercizio del ramo R.C. Auto di trasmettere all’ISVAP, con cadenza annuale, una relazione contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Inoltre, le suddette imprese assicurative saranno tenute ad indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi. L’intento è chiaro e lodevole, ma crediamo che questa norma difficilmente potrà tradursi in risparmio concreto per gli assicurati ed anzi si corre il rischio che i maggiori oneri che le imprese dovranno sostenere per i nuovi adempimenti possano riverberarsi negativamente sui premi assicurativi.
Più incisiva ed efficace in termini di lotta al rincaro delle polizze R.C. Auto appare la previsione, da attuarsi entro un termine massimo di due anni, di sostituire od integrare i contrassegni di assicurazione con sistemi elettronici o telematici collegati ad apposite banche dati, autorizzandosi altresì l’utilizzo, ai fini delle verifiche sulla copertura assicurativa dei veicoli, anche dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada.
Le imprese potranno richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione, le imprese praticheranno una riduzione sulla tariffa assicurativa. Lo stesso avverrà nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera od equivalenti, i cui costi di acquisto ed installazione dovranno rimanere a carico delle compagnie.
Novità arriveranno anche per quanto concerne l’attestazione sullo stato del rischio, che verrà acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice per via telematica, attraverso l’utilizzo di apposite banche dati, all’atto della stipulazione del contratto di assicurazione.
Viene integrato il testo dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, in tema di procedure di liquidazione del danno materiale, dove si precisa che “al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione”. Si precisa, altresì, che il danneggiato non potrà rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Ci limitiamo per ora soltanto a riportare il testo della norma, in quanto il suo commento meriterebbe esso solo lo spazio di queste pagine, lasciando per il momento al lettore le prime impressioni e valutazioni, risultando il testo comunque già abbastanza chiaro ed esplicito.
Venendo all’articolo 29 succitato, il primo comma introduce nuovi criteri per la gestione delle compensazioni tra compagnie nell’ambito del sistema di risarcimento diretto, che dovranno incentivare l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi. Il secondo comma così recita: “In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%”.
La norma, così come formulata, non può che sollevare innumerevoli perplessità sia sotto il profilo della legittimità, sia dal punto di vista della sua concreta ed immediata attuabilità in assenza di un correttivo del testo ovvero in mancanza di apposite norme attuative dello stesso. Tuttavia, prima di ogni altra considerazione si osserva come, se l’intento del decreto era quello di perseguire la liberalizzazione dei mercati, una siffatta disposizione sembrerebbe andare in senso diametralmente opposto a tale fine, introducendo un elemento gravemente distorsivo nel mercato dell’autoriparazione, a vantaggio di quegli autoriparatori che sceglieranno di operare in regime di convenzione con le imprese assicurative ed a scapito di coloro che ne rimarranno fuori. Senza parlare dell’indiscutibile diversità di trattamento che subiranno i danneggiati, a seconda che essi decidano di avvalersi di un’impresa di riparazione convenzionata oppure no, cosicché la norma assume un contenuto irragionevolmente discriminatorio ed, in quanto tale, lesivo dei principi costituzionali. Inoltre, la riduzione del 30% del risarcimento per equivalente appare contraria ai principi civilistici che prevedono l’integralità del risarcimento del danno cagionato dall’altrui fatto illecito. Ed ancora, chi presterà l’ “idonea garanzia sulle riparazioni”? La previsione da un lato sembrerebbe pleonastica, dal momento che tale garanzia costituisce già un obbligo di legge, dall’altro fa emergere la necessità di coordinamento con le altre norme che disciplinano la garanzia legale. Chi e con quali modalità determinerà il valore della riparazione sul quale applicare la riduzione del 30% ed in caso di diversità di valutazioni, su quale di queste cadrà la decurtazione? Ed è giusto introdurre una sorta di “dazio” affinché il danneggiato possa conservare il legittimo diritto di scegliere a quale impresa affidare le riparazioni del proprio veicolo? Questi sono soltanto alcuni degli spunti critici che nelle prossime settimane dovranno essere presi in seria considerazione da chi sarà chiamato a dare definitiva efficacia ad una disposizione normativa che si appalesa foriera - in caso di sua concreta applicazione - di una serrata lotta giudiziaria.