Danno biologico, risarcimenti più magri



20/12/2011 | Sono in arrivo le nuove tabelle per le macrolesioni: con un seguito di non poche polemiche

Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato un provvedimento che introduce una tabella nazionale unica per il risarcimento del danno derivante da menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità (cosiddette macrolesioni), che “costituisce il superamento delle singole tabelle elaborate dai tribunali, attualmente a base delle valutazioni”, e uniforma i “coefficienti su tutto il territorio nazionale, superando ingiustificate difformità”.
Lo scopo del provvedimento è quello di eliminare le disparità di trattamento nella valutazione del danno biologico da incidente stradale anche in caso di lesioni di grave entità, come già era avvenuto in passato con l’adozione delle tabelle per la quantificazione del danno da microlesioni (da 1 a 9 punti di invalidità). Tutti i tribunali dovranno, infatti, uniformare i criteri di liquidazione sin qui adottati ai nuovi parametri fissati dal Governo per tutto il territorio nazionale, sulla falsariga di quanto già stabilito per i danni di più lieve entità. I criteri di determinazione del danno, resi uniformi dal decreto interministeriale del 3 luglio 2003 per le lesioni comprese tra 1 e 9 punti saranno ora estesi - con gli opportuni adattamenti - anche a quelli di maggiore gravità, mediante l’impiego di coefficienti di variazione proporzionali all’entità della lesione, ma decrescenti in funzione dell’età della persona danneggiata.
L’accertamento dovrà essere eseguito da professionisti esperti in campo medico-legale tenendo conto del fatto che le tabelle costituiscono comunque un parametro orientativo, dovendosi valutare tutti quegli elementi soggettivi e oggettivi che, se dimostrati, potranno comportare un ristoro aggiuntivo del danno, mediante la sua personalizzazione.
Nella tabella sono elencate le varie tipologie di menomazione, con attribuzione dei singoli valori di invalidità ed i relativi coefficienti per la determinazione del danno economico, che avrà come base di riferimento il valore previsto per il primo punto di invalidità all’età “zero” (674,78 euro rivalutato al 2005).
La finalità del provvedimento è sicuramente meritevole, in quanto sono senza dubbio inaccettabili disparità di trattamento risarcitorio sul territorio nazionale, a parità di lesione: la perdita di un braccio o di una gamba a Palermo, quanto al danno biologico, deve avere lo stesso peso economico della medesima menomazione riportata a Milano o a Verona. Tuttavia, ciò che lascia perplessi sono la tempistica ed il contenuto del provvedimento stesso, con riferimento alla determinazione dei nuovi valori di riferimento.

Già da tempo, infatti, molti tribunali avevano preso come parametro di riferimento, in mancanza di una tabella unitaria, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano per le lesioni macropermanenti, preferendole a quelle in uso nelle singole regioni, spesso contenenti valori di determinazione del danno più bassi rispetto alle tavole milanesi e incomplete sotto il profilo dei criteri di quantificazione dello stesso. Proprio lo scorso giugno, inoltre, era intervenuta la Corte di Cassazione, statuendo come segue: “Per la liquidazione del danno alla persona, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, l’applicazione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 Codice Civile, deve essere tale da garantire uniformità di giudizio, dovendosi ritenere abnorme che danni identici siano liquidati in misura diversa a seconda dell’ufficio giudiziario a cui è stata devoluta la controversia. La Corte di Cassazione ha pertanto giudicato necessario indicare ai giudici di merito, quali criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, le ‘Tabelle’ elaborate dal Tribunale di Milano, già diffuse in tutto il territorio nazionale”.
Detto fatto: dopo anni di torpore, subito dopo questa sentenza, che risolve il problema dell’uniformità di valutazione del danno da macrolesioni in senso più favorevole al danneggiato, mediante l’indicazione delle tabelle milanesi - spesso più generose di altre - come parametro unitario di valutazione, il Governo si risveglia, e decide di adottare un criterio legale di quantificazione.
Guarda caso, però, i nuovi criteri nazionali determinano valori di liquidazione del danno nettamente inferiori rispetto a quelli ricavabili dalle tabelle milanesi, arrivando in taluni casi anche a dimezzare il risarcimento del danno liquidabile.

Forse che ancora una volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento che guarda da una sola parte?
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