Un nuovo orientamento giurisprudenziale arriva dalla Suprema Corte di Cassazione
Con una sentenza recentissima (la n. 17135 del 9 ottobre 2011), la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del c.d., danno da fermo tecnico, con una decisione che, di primo acchito, sembrerebbe discostarsi in modo sostanziale dall’orientamento che sino ad oggi rappresentava il punto di approdo della giurisprudenza sull’argomento. Come abbiamo avuto modo di evidenziare in passato in queste pagine, infatti, la Corte di Cassazione si era già espressa nel senso di ritenere il danno da fermo tecnico come insito nella stessa indisponibilità del veicolo oggetto di riparazione potendo essere liquidato sempre, anche in via equitativa, a prescindere dalla dimostrazione della necessità di utilizzare il veicolo rimasto danneggiato e dall’effettivo impiego di un mezzo sostitutivo (in questo senso si era espressa, tra le altre, con la sentenza n. 1688 del 27 gennaio 2010). Il nuovo caso esaminato che ha visto impegnata la Cassazione nasce da una richiesta risarcitoria del proprietario di un veicolo svolta nei confronti di un autoriparatore, responsabile di avere ritenuto il mezzo in officina per un periodo esorbitante rispetto al tempo effettivamente necessario per le riparazioni; detto principio, tuttavia, può senz’altro trovare applicazione anche in ambito RC Auto quando, a seguito della necessità di fare riparare il veicolo danneggiato, il proprietario rimane sprovvisto di altro mezzo per circolare. La Corte di Cassazione afferma, con la sentenza in commento: “Il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo” ma, al contrario, “come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato”. L’affermazione sembrerebbe - come si era anticipato più sopra - in totale antitesi con precedenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo le quali “... il c.d. danno da fermo tecnico (…) può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito” (vedasi Cassazione Civile, Sezione terza, n. 18.883/2007). In motivazione, la Corte precisa: “Il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo. Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno perché, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi”. Da questa affermazione, tuttavia, si deduce che con la decisione in commento non viene negato come voce di danno risarcibile il danno da fermo tecnico, ma ne vengono disciplinati in maniera differente il regime della prova e le modalità di determinazione del suo ammontare; ovvero, tale voce di danno sarà in ogni caso risarcibile, indipendentemente da una prova specifica, anche in via equitativa, nella misura delle spese di gestione del veicolo (bollo, assicurazione, ecc.), nonché in ragione del deprezzamento di valore verificatosi durante il periodo di fermo tecnico. Quanto invece alla componente del danno da fermo tecnico consistente nell’impedimento a svolgere una determinata attività lavorativa, ovvero alla necessità di ricorrere a mezzi sostitutivi, essa non potrà considerarsi come danno in re ipsa né potrà essere dimostrata in via presuntiva, ma dovrà essere provata mediante opportuna documentazione. Dette componenti potranno essere riconosciute nella misura in cui trovino conferma in una fattura per riparazione del mezzo, da cui risultino le ore di lavorazione, o altra documentazione idonea a dimostrare la durata dell’indisponibilità del veicolo anche per un tempo superiore a quello impiegato per la riparazione, ed in una fattura per noleggio di un veicolo sostitutivo accompagnata da altro documento (dichiarazione del proprietario, ecc.) che comprovi la necessità di servirsi del mezzo da parte del proprietario/danneggiato. La nuova decisione della Corte di Cassazione in commento non ha negato la risarcibilità del danno da fermo tecnico ma, semmai, ne ha ridimensionato la misura risarcibile in mancanza di prova concreta di un danno maggiore subito dal danneggiato, maggiore danno che potrà e dovrà essere liquidato ogniqualvolta il danneggiato abbia la necessità - documentata - di utilizzare un veicolo sostitutivo per il tempo necessario alle riparazioni e la corrispondente spesa venga dimostrata mediante esibizione della relativa fattura di noleggio.