Il costo del fermo tecnico spetta all’assicurazione
17/01/2012
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La Corte di Cassazione sancisce un importante principio per cui il costo del noleggio della vettura sostitutiva va a carico dell’assicurazione
La cessione del credito comporta la cessione anche di tutte le azioni connesse per legge a questo credito, quindi anche l'azione diretta contro la compagnia che assicura il responsabile di un incidente stradale: è quanto ha stabilito in punta di diritto la Corte di Cassazione, sezione terza civile, con la sentenza n. 51/12, depositata il 10 dicembre 2012. La Corte ha accolto il ricorso di una carrozzeria che aveva agito contro la compagnia di assicurazioni del responsabile dell’incidente per farsi rimborsare il costo del noleggio del veicolo sostitutivo dato al danneggiato per il periodo in cui era rimasto senza vettura per le riparazioni. La compagnia non aveva voluto riconoscere la spesa di poco meno di 300 euro per la vettura sostitutiva che la carrozzeria aveva inserito tra le voci rimborsabili. A quel punto l’autoriparatore si era rivolto al giudice di Pace e poi al tribunale ottenendo però altrettante sconfitte perché l’azione diretta, a parere loro, contro l’assicurazione della controparte sarebbe dovuta spettare esclusivamente al danneggiato. La Corte di Cassazione interessata del caso, invece, ha stabilito che con la cessione del credito (articoli 1260 e seguenti del Codice Civile) si cedano anche tutte le azioni dirette connesse per legge (trasmissione degli atti accessori, articolo 1263) a questo credito, compresa l’azione giudiziaria.
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