Questo mese ci soffermiamo su un’interessante sentenza pronunciata dal Tribunale di Bassano del Grappa (VI) lo scorso 29 giugno, con la quale il predetto Ufficio ha condannato l’Anas a risarcire l’importo di 6.000,00 euro oltre alle spese legali sostenute da un malcapitato automobilista
Quest’ultimo, infatti, aveva citato in giudizio la predetta società per chiederne la condanna al risarcimento del danno materiale consistente in euro 360,00 per spese di trasporto ed euro 5.696,00 per spese di riparazione, patito dalla propria vettura alla cui guida si trovava il giorno 1.6.2003 allorché lungo la strada statale n. 47 Valsugana stava imperversando un forte temporale, in assenza di qualsivoglia segnaletica che preavvisasse della possibilità di allagamenti sulla carreggiata. Improvvisamente la vettura si arrestava senza più ripartire a causa dell’abbondante quantitativo d’acqua entrata nel motore. L’Anas si costituiva nel giudizio allegando la insussistenza del pericolo occulto (insidia/trabocchetto) richiesto dalla giurisprudenza affinché si potesse configurare una responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, l’assenza di prova dell’allagamento, fenomeno comunque visibile e non imprevisto, e la inapplicabilità dell’articolo 2051 del Codice civile ai beni con le caratteristiche della strada statale.
La convenuta sosteneva, pertanto, che il fatto si era verificato per imprudenza dell’automobilista; osservava comunque che l’eventuale responsabilità andava posta a carico del Comune di Tezze sul Brenta, con il quale esisteva una convenzione datata 12.1.1999 secondo cui l’ente territoriale era gravato della manutenzione di marciapiedi, fossi, scarpate e servizi di carattere urbano. Secondo Anas vi era stata una mancata corretta manutenzione delle tombinature del tratto di strada ove si era verificato il sinistro, che giustificava la chiamata in causa del predetto Comune. Anche il Comune di Tezze sul Brenta, chiamato in causa, rigettava ogni addebito sostenendo che il fatto era da imputare unicamente alla condotta dell’automobilista.
Il Giudice chiamato a decidere della controversia, tuttavia, dopo avere assunto le prove testimoniali ha ritenuto di dovere accogliere la domanda dell’automobilista, ravvisando la responsabilità dell’Anas ai sensi dell’art. 2051 c.c. per il sinistro occorso. Il Tribunale di Bassano del Grappa si è rifatto alla decisione della Corte di Cassazione (Cass. 22.4.2010 n. 9527), secondo la quale gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) devono - salvo nell’ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma - provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall’art. 2051 cod. civ.
Con riguardo proprio all’applicabilità dell’art. 2051 c.c. in fattispecie analoghe, il Supremo Collegio ha ribadito il seguente principio: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico (nesso di causa) tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere però del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (così Cass. 7.4.2010 n. 8229).
Nel caso in esame la causa del danno verificatosi va addebitata ad Anas che non ha assolto agli obblighi del proprietario, ossia quelli di assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche in caso di abbondanti cadute; in tal modo il tribunale ha escluso che le piogge abbondanti potessero configurare un’ipotesi di caso fortuito.
Occorre precisare che l’attore aveva dimostrato per testimoni che, nel punto dove si era verificato il sinistro, in passato vi erano già stati altri casi di allagamento e che nella zona erano stati eliminati, a seguito di lavori stradali, dei piccoli fossati laterali di scarico. Inoltre, a dispetto di quanto sostenuto dall’Anas in ordine alla visibilità dell’allagamento e quindi all’insussistenza dell’insidia per la sua prevedibilità, l’attore era riuscito a dare prova del fatto che la sera in cui avvenne il sinistro il tratto stradale era buio e non c’era illuminazione e che su quel tratto si bloccarono circa una decina di auto, dato sintomatico che evidenzia come la situazione insidiosa non fosse immediatamente percepibile dal conducente di media diligenza.
Secondo il giudicante l’Anas quindi, avrebbe dovuto, proprio in ragione del fatto che si trattava di situazione ricorrente, in primis segnalare la possibilità di allagamento in quel tratto e comunque provvedere alla risoluzione del problema per evitare il ripetersi di fatti analoghi. È Anas che nella sua veste di proprietaria della strada era ed è gravata degli obblighi di controllo tecnico di efficienza della strada stessa, ed anche laddove questa efficienza fosse stata compromessa da interventi di terzi era obbligo di Anas attivarsi per il ripristino della situazione di efficienza.
La sentenza è preziosa, in quanto offre una serie di spunti per ottenere il risarcimento del danno subito dall’automobilista in caso di allagamento da precipitazioni meteoriche, da parte del soggetto tenuto alla manutenzione della strada, a condizione di fornire la propria domanda di adeguato supporto probatorio, così come avvenuto nel caso esaminato e deciso dal Tribunale di Bassano, oggetto di commento.