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Il ddl concorrenza in Parlamento: il resoconto

Ecco il resconto di quanto discusso in Parlamento nel giorno in cui è stato preso in esame il ddl concorrenza e i provvedimenti relativi alla rc auto

In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell'AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.

Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell'obbligo a contrarre (in materia di RC Auto): se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (articolo 2). Nel corso dell’esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre.

Sono previsti specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto. Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto significativo del prezzo della polizza. Tali condizioni riguardano: 1. l'ispezione del veicolo; 2. l'installazione della scatola nera; 3. l'installazione di un meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente; 4. la rinuncia alla cessione del credito; 5. il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; 6. il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. Le ultime tre condizioni sono state soppresse dalle Commissioni parlamentari in sede referente.

Con le modifiche apportate in sede referente i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell'impresa di assicurazione (nel testo originario erano a carico dell’assicurato (articolo 3). Nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Con riferimento alle scatole nere, è inoltre previsto che debba essere garantita la loro interoperabilità e portabilità nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. In caso di violazione, da parte delle compagnie, delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8).

Nel caso di clausola bonus-malus, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4). Nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5).

Sono introdotte norme volte a contrastare la prassi dei cd. testimoni di comodo, prescrivendo tra l'altro l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente. Le Commissioni parlamentari hanno attenuato tale prescrizione, eliminando l’obbligo di identificare i testimoni entro il termine della denuncia di sinistro. L'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni deve essere segnalata alla Procura della Repubblica (articolo 6).

È ribadita la necessità che il Governo emani tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni; si prevede l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale). Le Commissioni hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. In sede referente è stato previsto che, con riferimento alla tabella delle macrolesioni, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico sia incrementata in via percentuale e progressiva per punto. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento ed è limitata al solo danno biologico (articolo 7).

Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9).

Sono previsti modalità e limiti del risarcimento nei casi di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica; tra l'altro si prevede che, in caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura (articolo 10).

Il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11).

Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto (c.d. clausole claims made). Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12).

Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli).

Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l'IVASS, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo (ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione: emendamento approvato dalle Commissioni).

L'archivio informatico integrato dell'IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata dalle Commissioni, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L'archivio potrà essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13).

(fonte: senato.it)