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Proroghe documenti e scadenze per Coronavirus: precisazioni e casi particolari

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti sulle proroghe che riguardano gli automobilisti e trasportatori

Per quanto riguarda i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020”, il cosiddetto decreto Cura Italia (articolo 103, comma 2) afferma che “conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Viene precisato che la proroga di validità al 15 giugno riguarda le seguenti situazioni particolari:
– autorizzazione alla circolazione di veicoli dotati di alimentazione a metano (Cng);
– estratti della carta di circolazione rilasciati ai sensi dell’art. 92, comma 1 del Codice della strada in deroga al termine di validità di 60 giorni;
– ricevuta rilasciata dalle agenzie di pratiche auto (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2 del Codice della strada) in deroga al termine di validità di 30 giorni.
– fogli di via, rilasciati ai sensi dell’articolo 99 del Codice della strada (attenzione, trattandosi di autorizzazioni provvisorie a condurre i veicoli ai transiti di confine, la proroga non consente in nessun caso la circolazione “ordinaria”).
– carte di circolazione e relative targhe EE rilasciate ai sensi dell’articolo 134, comma 1 del Codice della strada;
– autorizzazioni alla circolazione di prova (Dpr 24 novembre 2001, n. 474) per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Per il settore dell’autotrasporto, la proroga riguarda:
– prove periodiche, nell’intervallo di tre o sei anni, sulle cisterne;
– verifiche periodiche dei veicoli in regime Atp (Accord transport perissable sul trasporto di merci deteriorabili in furgoni frigo).

E’ prorogato al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida nel caso in cui la commissione medica locale (Cml), nel giorno fissato per l’accertamento sanitario, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria.

Il decreto Cura Italia stabilisce che i veicoli soggetti a revisione (articolo 80 del Codice della strada) o a visita e prova (articoli 75 e 78 del Codice della strada) entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020.

Viene inoltre precisato che:
– l’autorizzazione alla circolazione riguarda tutti i veicoli (“ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione”);
– l’autorizzazione non comporta alcuna particolare formalità (“nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante ope legis).

La proroga vale anche nei seguenti casi:
– sostituzione dei serbatori Gpl aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020;
– veicolo sottoposto a revisione con esito “ripetere”, ma solo se sono state sanate le irregolarità rilevate;
– scadenze del cosiddetto “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime Adr (merci pericolose);

Cosa non è prorogato. Non è previsto alcun rinvio o proroga:
– visita e prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc…);
– visita e prova e immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone;
– visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
– visite periodiche Atp limitatamente per i veicoli che effettuano trasporti in ambito internazionale;

– autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasporto (iscrizione al Ren – Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada);
– trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
– trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello Cemt, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
– rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
– autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo.