Per le carrozzerie che rientrano tra gli operatori iscritti al RENTRI, il 16 settembre 2026 rappresenta una data da segnare in agenda: da quel giorno il Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) dovrà essere gestito in formato digitale. Si conclude così il periodo transitorio che, fino al 15 settembre, consente agli iscritti al RENTRI di scegliere tra FIR cartaceo e digitale.
La novità riguarda quindi direttamente la gestione dei rifiuti nelle imprese di autoriparazione, ma con una precisazione fondamentale: non tutte le carrozzerie sono automaticamente obbligate a iscriversi al RENTRI.
Il primo passaggio consiste quindi nel verificare la posizione dell’impresa rispetto agli obblighi di iscrizione.
Chi deve iscriversi al RENTRI?
L’obbligo riguarda, tra gli altri, i produttori di rifiuti pericolosi. Per alcune categorie di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, l’obbligo è invece collegato anche al numero di dipendenti.
Sono esclusi dall’iscrizione, tra gli altri, i produttori iniziali di determinate categorie di rifiuti non pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Il portale RENTRI conferma inoltre che i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti hanno dovuto completare l’iscrizione entro il 13 febbraio 2026.
Per una carrozzeria, quindi, la domanda non è soltanto come compilare il nuovo FIR, ma soprattutto se l’impresa rientra tra i soggetti obbligati al RENTRI.
Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti già iscritti, l’obbligo di gestione digitale del registro di carico e scarico è partito dalla data di iscrizione, mentre il FIR digitale per i rifiuti pericolosi è operativo dal 13 febbraio 2026.
Cosa cambia dal 16 settembre 2026
La vera svolta è il superamento della possibilità alternativa tra documento cartaceo e digitale.
Fino al 15 settembre 2026, gli iscritti al RENTRI possono ancora scegliere il formato del FIR. Dal 16 settembre, invece, per gli iscritti il FIR digitale diventa obbligatorio.
C’è inoltre un aspetto importante per la filiera: il formato scelto dal produttore o detentore determina la modalità di gestione dell’intero formulario.
Se il produttore emette il FIR digitale, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo digitalmente. Se invece il FIR viene emesso in formato cartaceo da un soggetto per il quale tale modalità è ancora prevista, l’intera filiera lo gestisce in formato cartaceo.
Che cos’è il FIR digitale?
Il FIR digitale è il Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale, attraverso il quale vengono gestite le informazioni relative alla movimentazione del rifiuto.
Il sistema coinvolge i diversi soggetti della filiera: produttore o detentore, trasportatore, destinatario ed eventuale intermediario.
Per la gestione del documento il RENTRI mette a disposizione specifici servizi di supporto, tra cui l’APP RENTRI FIR Digitale. Le imprese possono inoltre utilizzare un proprio gestionale interoperabile con il sistema.
Come funziona il FIR digitale per una carrozzeria?
La compilazione del formulario può essere effettuata dal produttore o detentore oppure, su sua richiesta, dal trasportatore.
Il FIR deve contenere le informazioni previste per identificare la movimentazione del rifiuto, compresi i dati dei soggetti coinvolti, le caratteristiche del rifiuto e le informazioni relative al trasporto.
Il documento viene quindi gestito attraverso le procedure digitali previste dal RENTRI e sottoscritto digitalmente dagli operatori coinvolti.
L’azienda può utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione dal RENTRI oppure un proprio sistema gestionale interoperabile.
Al termine della movimentazione, il destinatario registra l’accettazione o l’eventuale respingimento del rifiuto e completa gli adempimenti previsti. La gestione digitale consente quindi di seguire il documento lungo l’intero percorso del rifiuto.
Attenzione: stampare il FIR non significa trasformarlo in cartaceo
È uno degli aspetti più importanti da chiarire.
La stampa del FIR digitale non equivale al FIR cartaceo. Quando il documento viene emesso e gestito digitalmente, la stampa non sostituisce il documento digitale.
Il RENTRI ha previsto specifiche procedure per affrontare eventuali indisponibilità dei servizi, della connessione Internet o dei sistemi di autenticazione. Il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 disciplina proprio le modalità operative da adottare in queste situazioni.
Il portale RENTRI ha inoltre aggiornato nel luglio 2026 le procedure relative ai casi in cui un FIR inizialmente emesso digitalmente debba essere successivamente gestito in modalità cartacea.
Cosa deve fare ora una carrozzeria?
Per le imprese obbligate al RENTRI, il passaggio al FIR digitale richiede soprattutto una preparazione organizzativa.
Prima del 16 settembre 2026 è opportuno:
- verificare la propria posizione rispetto all’obbligo di iscrizione al RENTRI;
- assicurarsi che le persone incaricate conoscano le procedure di gestione del FIR digitale;
- verificare l’accesso ai servizi RENTRI;
- valutare l’utilizzo dell’APP RENTRI FIR Digitale;
- verificare l’eventuale interoperabilità del gestionale aziendale con il RENTRI;
- organizzare le procedure interne per la gestione delle firme e dei documenti digitali.
Il RENTRI mette a disposizione servizi web e strumenti di supporto gratuiti per gli operatori che non utilizzano un gestionale interoperabile.
Il 16 settembre è la data da segnare in agenda
Per le carrozzerie iscritte al RENTRI, il 16 settembre 2026 segna quindi il passaggio definitivo alla gestione digitale del FIR.
Non si tratta semplicemente della sostituzione di un modulo cartaceo con un documento elettronico. Il nuovo sistema modifica il modo in cui il formulario viene compilato, firmato, trasmesso e gestito lungo la filiera.
Per questo la preparazione non dovrebbe essere rinviata alla data di entrata in vigore dell’obbligo: verificare oggi la propria posizione, gli strumenti disponibili e le procedure interne significa arrivare alla scadenza senza trasformare il cambiamento normativo in un problema operativo per la carrozzeria.
Saperne di Più
Quando diventa obbligatorio il FIR digitale?
Per gli operatori iscritti al RENTRI, il FIR digitale diventa obbligatorio dal 16 settembre 2026. Fino al 15 settembre è ancora possibile utilizzare, in alternativa, il FIR cartaceo.
Tutte le carrozzerie devono iscriversi al RENTRI?
No. L’obbligo dipende dalla tipologia di rifiuti prodotti e dalle condizioni previste dalla normativa. In particolare, i produttori iniziali di determinate categorie di rifiuti non pericolosi con fino a 10 dipendenti sono esclusi dall’obbligo di iscrizione.
Una carrozzeria che produce rifiuti pericolosi deve iscriversi al RENTRI?
I produttori di rifiuti pericolosi sono tra i soggetti interessati dall’obbligo di iscrizione, con le specifiche esclusioni previste dalla normativa. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti, la scadenza di iscrizione era il 13 febbraio 2026.
Fino a quando è possibile utilizzare il FIR cartaceo?
Per gli iscritti al RENTRI, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al digitale, fino al 15 settembre 2026. Dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio.
Se il FIR è digitale, anche il trasportatore deve utilizzarlo digitalmente?
Sì. Il formato scelto dal produttore o detentore determina la modalità di gestione da parte dell’intera filiera. Se il FIR viene emesso digitalmente, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo in formato digitale.
Posso stampare il FIR digitale?
La stampa può essere prevista nell’ambito delle procedure operative, ma non sostituisce il FIR digitale quando questo deve essere gestito in formato digitale. Il documento mantiene la propria natura digitale.
Come può una carrozzeria gestire il FIR digitale?
Può utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, compresa l’APP RENTRI FIR Digitale, oppure un proprio gestionale interoperabile con il sistema.
Cosa succede se i servizi RENTRI non sono disponibili?
Sono previste specifiche modalità operative di sicurezza per i casi di indisponibilità dei servizi RENTRI, della connettività Internet o dei sistemi di autenticazione. Le procedure sono disciplinate dal Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.
a cura di Renato Dainotto

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