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Airbag difettoso: l'onere della prova spetta al venditore

Una recente sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che nel caso di scoppio di airbag difettoso è il venditore a doversi discolpare

La Corte di Cassazione, sez. VI civile, con l'ordinanza n. 20811, depositata il 15 ottobre 2015, ha ribadito che devono essere i venditori a reggere l'onere della prova nel caso di vizio costruttivo dell'automobile. Secondo un orientamento consolidato, infatti, non è l'acquirente che deve provare che il vizio era stato incolpevolmente ignorato dal venditore, ma quest'ultimo che deve dimostrare di non avere responsabilità nell'aver venduto un veicolo difettoso. Questa nuova pronuncia dà ulteriore appoggio agli automobilisti che si sono trovati in balia dello scarico di responsabilità alla casa produttrice. Il caso in questione riguarda in particolare l'esplosione ingiustificata di airbag. La sentenza stabilisce dunque che sta al produttore/venditore dar prova di non aver responsabilità nell'esplosione accidentale dell'airbag, ossia di aver venduto un prodotto privo di difetti.

(fonte Sicurauto.it)