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Allianz condannata a Catania

La sentenza 1089/16 emessa dal giudice di pace di Catania ribadisce come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti

L'Associazione Nazionale Carrozzieri di Confargianato segnala che una nuova sentenza, in questo caso emessa dal giudice di pace di Catania, condanna una compagnia assicuratrice, Allianz, ribadendo il fondamentale concetto di come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti.

La sentenza che ha come origine l'ennesima penale ingiustamente applicata dall’Allianz, ribadisce di fatto come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti, che rimane solo un presupposto legittimante. In questo caso il danneggiato, in conseguenza di un sinistro stradale, rivolgendo la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa, si è visto decurtato l'importo per una presunta violazione delle clausole contenute nel contratto stipulato.

La sentenza in questione, ristabilisce nuovamente l’equilibrio tra le parti, sancendo che il diritto del terzo danneggiato matura in conseguenza dell’illecito civile subito e non in virtù del contratto assicurativo.L’assicurazione, agisce quale mandataria della compagnia che garantisce il responsabile civile e di conseguenza, non può giustificarsi alcuna limitazione nè trasformazione di un rapporto da extracontrattuale a contrattuale al solo scopo di inserire penali illegittime.

Inoltre la sentenza, pone l'accento sul tema delle clausole che risultano inserite in violazione di più norme e più precisamente la clausola che vieta l’assistenza di un legale, in quanto viola sia l’art.24 della Costituzione e l’art.33 (n.2-lettera t) del D.lgs n.206/2005. Siamo quindi di fronte all'ennesimo caso di inserimento di clausole vessatorie,  inserite in polizza per limitare i diritti dell’assicurato, non solo perché sbilanciano i rapporti tra le parti ma perché costituiscono “un pregiudizio per intere categorie professionali” ad esclusivo beneficio dell’assicuratore e un illegittimo pregiudizio al diritto di difesa.

(fonte: www.carrozziericonfartigianato.it)