Il tema delle carrozzerie convenzionate, delle polizze assicurative e della libertà di scelta del riparatore è tornato al centro del dibattito dopo la pubblicazione dell’Ordinanza n. 10797 del 23 aprile 2026 della Corte di Cassazione.
Si tratta di un argomento che accompagna il settore dell’autoriparazione da molti anni. Da una parte le compagnie assicurative sviluppano reti di carrozzerie convenzionate per gestire i sinistri e contenere i costi; dall’altra carrozzieri e consumatori evidenziano il rischio che alcune clausole contrattuali possano incidere, almeno indirettamente, sulla possibilità dell’assicurato di scegliere liberamente il proprio riparatore.
La pronuncia della Cassazione non modifica il sistema delle convenzioni assicurative, ma introduce alcuni importanti elementi di riflessione sul rapporto tra tutela del consumatore, equilibrio contrattuale e concorrenza.
Il caso esaminato dalla Cassazione
L’ordinanza prende origine da una controversia relativa a una polizza assicurativa che prevedeva uno scoperto più elevato nel caso in cui il veicolo fosse stato riparato presso una carrozzeria non appartenente alla rete convenzionata dell’assicuratore.
Secondo la società ricorrente, questa differenza economica era tale da orientare il comportamento dell’assicurato, inducendolo a scegliere le officine convenzionate e limitando, di fatto, la libertà di rivolgersi al riparatore preferito.
Il procedimento è giunto fino alla Suprema Corte dopo due decisioni contrastanti:
- il Tribunale di Milano aveva ritenuto la clausola abusiva;
- la Corte d’Appello aveva invece giudicato legittima l’applicazione dello scoperto previsto dal contratto.
La Cassazione non ha dichiarato illegittime le carrozzerie convenzionate
Uno degli aspetti più importanti della decisione riguarda proprio ciò che la Cassazione non ha affermato.
L’ordinanza non sostiene infatti che:
- le reti di carrozzerie convenzionate siano illegittime;
- le compagnie assicurative non possano stipulare convenzioni con determinate officine;
- tutte le clausole che prevedono scoperti differenziati siano automaticamente abusive.
Secondo la Corte, ogni clausola deve essere valutata caso per caso, considerando l’intero contenuto del contratto e verificando se produca un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti o se finisca per incidere concretamente sulla libertà di scelta del consumatore.
Per questo motivo la sentenza della Corte d’Appello è stata cassata con rinvio, demandando un nuovo esame della vicenda.
Libertà di scelta del riparatore: il punto centrale della decisione
Il cuore della pronuncia non riguarda esclusivamente il valore economico dello scoperto o della franchigia.
La Cassazione richiama l’attenzione sugli effetti pratici che una clausola può produrre sul comportamento dell’assicurato.
Il tema diventa quindi verificare se un incentivo economico possa condizionare in maniera significativa la scelta del consumatore, inducendolo a rivolgersi esclusivamente alle officine convenzionate e limitando la reale libertà di scegliere il carrozziere di fiducia.
In questo senso, la questione assume una dimensione che va oltre il semplice equilibrio economico del contratto assicurativo.
Un possibile cambio di prospettiva rispetto al passato
Secondo diversi commentatori, l’Ordinanza n. 10797/2026 introduce un approccio che presta maggiore attenzione agli effetti concreti delle clausole sul comportamento del consumatore.
In precedenti orientamenti giurisprudenziali, infatti, gli scoperti assicurativi erano stati considerati prevalentemente strumenti destinati a disciplinare gli aspetti economici del contratto.
La Cassazione ritiene invece opportuno valutare anche se tali clausole possano incidere sulla capacità dell’assicurato di scegliere liberamente il riparatore cui affidare il proprio veicolo.
Sarà tuttavia la futura giurisprudenza di merito a chiarire se questo orientamento sia destinato a consolidarsi.
Cosa cambia oggi per le carrozzerie non convenzionate?
Dal punto di vista operativo, non cambia nulla nell’immediato.
L’ordinanza:
- non elimina le convenzioni assicurative;
- non modifica il sistema dei risarcimenti;
- non introduce nuovi obblighi per le compagnie assicurative.
La decisione richiama però l’attenzione sulla necessità di valutare con particolare attenzione quelle clausole contrattuali che potrebbero incidere concretamente sulla libertà di scelta dell’automobilista.
Per le carrozzerie indipendenti si tratta quindi di una pronuncia che potrebbe assumere rilievo nelle future controversie riguardanti il rapporto tra reti convenzionate e mercato della riparazione.
La questione riguarda anche la concorrenza
Il dibattito non interessa soltanto il rapporto tra compagnia assicurativa e assicurato.
Sul tema si è già espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la nota sentenza Allianz Hungária (C-32/11).
Nel caso esaminato dai giudici europei, il compenso riconosciuto ai riparatori risultava collegato anche alla loro capacità di promuovere o vendere polizze assicurative della compagnia.
La Corte ha affermato che accordi di questo tipo possono, in determinate circostanze e tenendo conto del contesto economico e giuridico, restringere la concorrenza, influenzando sia il funzionamento del mercato sia il comportamento degli operatori.
Ne deriva che il tema delle carrozzerie convenzionate può assumere rilevanza non soltanto sotto il profilo della tutela del consumatore, ma anche della concorrenza.
Un dibattito destinato a proseguire
L’ordinanza della Cassazione si inserisce in un confronto che coinvolge contemporaneamente diritto dei consumatori, mercato assicurativo e settore dell’autoriparazione.
Pur affrontando questioni giuridiche differenti, sia la recente pronuncia della Suprema Corte sia la giurisprudenza europea evidenziano come il tema delle convenzioni assicurative continui a essere osservato sotto due profili strettamente collegati:
- la libertà di scelta dell’automobilista;
- il corretto funzionamento della concorrenza.
Sarà ora la Corte d’Appello di Milano, nel giudizio di rinvio, a stabilire se, nel caso concreto, la clausola oggetto della controversia abbia effettivamente determinato uno squilibrio significativo e inciso sulla libertà di scelta dell’assicurato.
Le convenzioni tra compagnie assicurative e carrozzerie rappresentano da anni uno dei temi più sensibili dell’autoriparazione italiana. L’ordinanza della Cassazione non rivoluziona il sistema, ma richiama un principio di grande rilievo: le clausole contrattuali non devono essere valutate solo sotto il profilo economico, ma anche considerando i loro effetti concreti sulla libertà di scelta del consumatore. Una questione destinata a influenzare il dibattito tra assicurazioni, carrozzieri e associazioni di categoria anche nei prossimi anni.
La sintesi di Car Carrozzeria
- L’Ordinanza n. 10797/2026 riporta al centro il tema delle carrozzerie convenzionate.
- La Cassazione non ha dichiarato illegittime le reti convenzionate.
- Le clausole assicurative devono essere valutate caso per caso.
- Il giudice deve verificare se la clausola determini un significativo squilibrio contrattuale.
- Centrale diventa la tutela della libertà di scelta del riparatore.
- L’ordinanza non modifica l’attuale sistema dei risarcimenti né elimina le convenzioni.
- Per le carrozzerie indipendenti la decisione potrebbe rappresentare un importante precedente nei futuri contenziosi.
- La questione coinvolge anche il diritto della concorrenza, come evidenziato dalla sentenza Allianz Hungária della Corte di Giustizia UE.
- Sarà il nuovo giudizio della Corte d’Appello di Milano a valutare il caso concreto applicando i principi indicati dalla Cassazione.
Saperne di più
La Cassazione ha dichiarato illegittime le carrozzerie convenzionate?
No. L’Ordinanza n. 10797/2026 non mette in discussione la legittimità delle reti di carrozzerie convenzionate né vieta alle compagnie assicurative di stipulare convenzioni con officine selezionate.
Cosa ha stabilito la Cassazione?
La Suprema Corte ha affermato che le clausole contrattuali devono essere valutate caso per caso, verificando se producano un significativo squilibrio tra le parti o limitino concretamente la libertà di scelta dell’assicurato.
Cambia qualcosa per le carrozzerie non convenzionate?
Nell’immediato no. L’ordinanza non modifica il sistema delle convenzioni assicurative, ma potrebbe rappresentare un precedente rilevante nelle future controversie riguardanti la libertà di scelta del riparatore.
Perché si parla di libertà di scelta del consumatore?
Perché la Cassazione ritiene che alcune clausole economiche possano influenzare il comportamento dell’assicurato, inducendolo a scegliere una carrozzeria convenzionata anziché il riparatore di propria fiducia.
Qual è il collegamento con la concorrenza?
La questione riguarda anche il corretto funzionamento del mercato. La giurisprudenza europea, con la sentenza Allianz Hungária, ha evidenziato che particolari accordi tra assicuratori e riparatori possono, in determinate circostanze, incidere anche sulla concorrenza tra gli operatori del settore.
a cura di Avv. Giulia Talamazzi - Studio Legale Conte&Giacomini

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