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Negoziazione assistita o conciliazione? Ecco le differenze

Da quest’anno, in caso di incidente stradale, è obbligatorio per legge cercare un accordo prima di rivolgersi al Giudice. Altroconsumo ci spiega le due possibili alternative: negoziazione (a pagamento) e conciliazione (gratuita)

Come ricorda l’associazione Altroconsumo, da quest’anno è stata resa obbligatoria la negoziazione assistita anche in materia di risarcimento per gli incidenti stradali. In pratica, se si ha una controversia (di solito con l’assicurazione che deve risarcire), prima di rivolgersi al Giudice bisogna invitare la controparte a tentare un percorso esterno al Tribunale, allo scopo di trovare un accordo tra avvocati, che eviti la necessità di rivolgersi al giudice. Si tratta però di una procedura costosa: in alternativa, c’è la conciliazione, che è invece gratuita. Ecco come funzionano:

Negoziazione assistita
L’avvocato della parte che intende fare causa, prima deve inviare alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione, cioè in pratica un accordo tra gli avvocati delle due parti. L’invito deve essere in forma scritta e sottoscritto dall’avvocato; deve contenere, oltre all’oggetto della controversia, l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto possono essere valutati dal giudice, che ne terrà conto per stabilire a chi addebitare le spese di giudizio.
La procedura di negoziazione, se accettata dalla controparte, ha una durata non inferiore a un mese e non superiore ai tre mesi, con la possibilità di una proroga di 30 giorni. Se la procedura si conclude positivamente, l’accordo raggiunto tra le parti ha valore di sentenza. In caso contrario si potrà ricorrere in giudizio. Questa procedura ha un costo, quello della parcella dell’avvocato.

Conciliazione
Se la richiesta di risarcimento è entro i 15.000 euro e se la proposta dell’assicurazione non soddisfa, l’assicurato può, in alternativa alla negoziazione assistita, tentare la via della conciliazione prevista dall’accordo tra Ania (Associazione delle assicurazioni) e le associazioni di consumatori. Il consumatore può conciliare se:
– non ha ottenuto risposta dall’assicurazione entro i termini previsti dalla legge;
– l’assicurazione ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento;
– non ha accettato (se non a titolo di acconto) l’offerta di risarcimento dell’assicurazione.
La procedura di conciliazione è gratuita e ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, viene sottoscritto un verbale di conciliazione tra le parti (rappresentante di Ania e rappresentante dell’associazione consumatori) che ha la stessa efficacia di un contratto tra le parti; in caso di esito negativo, il consumatore potrà ricorrere in giudizio (passando prima però dalla negoziazione assistita obbligatoria)