Il numero di telaio entra sempre più nel processo di gestione della sicurezza del veicolo. Con il decreto direttoriale n. 229 del 2 luglio 2026, la revisione periodica si arricchisce infatti di procedure specifiche per i veicoli interessati dalle campagne di richiamo degli airbag Takata.
Per centri di revisione, officine e carrozzerie la novità non riguarda soltanto il momento della revisione. Il provvedimento introduce infatti una logica di verifica del VIN e di informazione del cliente che coinvolge direttamente anche le imprese di autoriparazione.
Il principio da tenere presente è uno: i veicoli interessati da una campagna di richiamo Takata sono classificati come “rischio grave” fino alla certificazione dell’avvenuto ripristino della sicurezza mediante sostituzione dell’airbag. Eventuali classificazioni differenti proposte dai costruttori non producono effetti sulle procedure previste dal decreto, salvo validazione delle Direzioni Generali competenti.
VIN e richiami Takata: il controllo parte dal numero di telaio
Per l’autoriparatore, uno degli aspetti più concreti introdotti dalla nuova disciplina è la necessità di verificare se il veicolo sia interessato da una campagna di richiamo.
Lo strumento utilizzato è il VIN, Vehicle Identification Number, cioè il numero di telaio. La verifica può essere effettuata attraverso la sezione dedicata del portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i portali tecnici delle case automobilistiche oppure quelli di enti e associazioni delegati.
Il controllo assume un peso particolare durante la revisione. Prima dell’avvio delle prove strumentali, l’ispettore deve infatti verificare, tra gli altri requisiti, anche l’eventuale presenza di campagne di richiamo relative ai sistemi airbag.
Se viene rilevato un richiamo Takata, questo viene considerato alla stregua di un’inefficienza del dispositivo airbag rilevata nel corso del controllo tecnico.
Cosa significa per l’officina
Il decreto attribuisce un ruolo attivo anche alle officine autorizzate e alle imprese di autoriparazione. In occasione dell’accesso del veicolo alla struttura, queste devono verificare l’eventuale presenza di richiami tecnici e informare il proprietario, invitandolo ad adempiere alla campagna.
Per meccanici e carrozzieri, quindi, la verifica del VIN può diventare un passaggio da integrare nell’accettazione del veicolo, soprattutto nelle strutture che gestiscono interventi meccanici, di carrozzeria o servizi collegati alla sicurezza.
Due categorie di richiamo, due diverse conseguenze
Il decreto distingue sostanzialmente due situazioni: i richiami “Stop Drive” e quelli classificati come “rischio grave” senza prescrizione di fermo immediato.
La distinzione è importante perché cambia sia la gestione della revisione sia la possibilità di utilizzare il veicolo.
Richiamo Stop Drive: veicolo sospeso dalla circolazione
Nel caso di un richiamo “Stop Drive”, il veicolo è soggetto a un fermo cautelativo immediato e non può circolare, salvo le eccezioni previste dalla procedura.
In sede di revisione, l’ispettore assegna l’esito:
“Ripetere – sospeso dalla circolazione”.
Il veicolo dovrà quindi essere sottoposto a una nuova visita dopo l’intervento di ripristino.
La circolazione è consentita esclusivamente per gli spostamenti previsti dalla disciplina, tra cui il tragitto necessario per rientrare al domicilio o alla residenza e quello per raggiungere la rete autorizzata del costruttore per effettuare la sostituzione dell’airbag.
Una volta effettuato l’intervento, per ottenere l’esito regolare della revisione sarà necessario presentare la certificazione ufficiale della rete autorizzata della casa costruttrice che dimostri l’avvenuta sostituzione, ad esempio la relativa fattura.
Richiamo a rischio grave senza Stop Drive
Diversa è la situazione dei richiami classificati come “rischio grave” ma senza prescrizione Stop Drive.
In questo caso il costruttore consente la circolazione in attesa dell’intervento, ma la disciplina della revisione prevede comunque specifici adempimenti.
Fino al 30 settembre 2026
Fino al 30 settembre 2026, l’esito positivo della revisione è subordinato alla presentazione della prenotazione ufficiale dell’intervento presso la rete autorizzata.
In alternativa può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la prenotazione e la relativa data.
La documentazione deve essere conservata e archiviata dal centro di controllo insieme agli atti della revisione.
In assenza della documentazione richiesta, l’esito della revisione è “Ripetere”.
Dal 1° ottobre 2026
La disciplina diventa più stringente.
Dal 1° ottobre 2026, per i veicoli ancora non risanati l’ispettore assegnerà l’esito “Ripetere”. Il veicolo dovrà essere sottoposto a una nuova visita entro un massimo di 30 giorni e, nel frattempo, la circolazione sarà vietata, salvo le eccezioni previste dal decreto.
Anche in questo caso, per ottenere successivamente l’esito positivo sarà necessario dimostrare l’avvenuto intervento attraverso la certificazione ufficiale del ripristino.
Airbag Takata: un tema che coinvolge anche l’autoriparazione
Il decreto introduce un ulteriore elemento di interesse per il settore.
I costruttori possono avvalersi, quando lo ritengano opportuno e tecnicamente fattibile, anche dei centri di revisione autorizzati per la sostituzione degli airbag.
Il provvedimento richiama in questo ambito la professionalità legata alle specialità dell’autoriparazione: meccatronica, carrozzeria e gommista.
La sostituzione degli airbag oggetto di richiamo deve essere effettuata gratuitamente per l’utente. Sono quindi a carico del costruttore ricambi, manodopera e materiali di consumo.
Per i casi Stop Drive, il decreto prevede inoltre che la sostituzione venga garantita, di norma, entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale dell’utente, prevedendo anche misure per limitare il disagio derivante dall’indisponibilità del veicolo, comprese eventuali soluzioni di mobilità alternativa.
Non riguarda soltanto la revisione
La nuova disciplina non si ferma al controllo periodico.
Le verifiche sull’eventuale presenza di una campagna Takata sono previste anche nell’ambito delle attività dello Sportello Telematico dell’Automobilista, in particolare per gli operatori degli Studi di Consulenza Automobilistica, gli Uffici della Motorizzazione Civile e le sezioni PRA.
Il controllo viene effettuato anche in occasione dei trasferimenti di proprietà, oltre che nei casi di immatricolazione o importazione.
Le disposizioni riguardano tutti i veicoli immatricolati sul territorio nazionale interessati dalle campagne Takata, indipendentemente dalla data di immatricolazione e dal numero di precedenti trasferimenti di proprietà.
Le stesse procedure vengono inoltre estese ai veicoli interessati dai richiami che circolano con autorizzazione alla circolazione di prova, anche quando non siano ancora immatricolati.
Cosa deve fare concretamente un’autoriparazione
Per officine e carrozzerie, la novità più significativa non è quindi una nuova operazione di riparazione, ma l’inserimento della verifica del richiamo tra i controlli da effettuare sul veicolo.
Un possibile flusso operativo può essere sintetizzato così:
1. Accettazione del veicolo
→ acquisizione del VIN.
2. Verifica del richiamo
→ controllo attraverso i canali ufficiali disponibili.
3. Richiamo presente?
→ informazione al cliente sulla campagna.
4. Classificazione del richiamo
→ Stop Drive oppure rischio grave senza Stop Drive.
5. Intervento
→ indirizzamento alla rete autorizzata del costruttore secondo le procedure previste.
6. Documentazione
→ acquisizione della documentazione relativa alla prenotazione o all’avvenuto intervento, quando richiesta dalla procedura.
Questa organizzazione può essere particolarmente utile per le carrozzerie multiservice e le officine che gestiscono flotte, dove l’accettazione del veicolo rappresenta già un momento nel quale vengono raccolte numerose informazioni tecniche e amministrative.
Il VIN diventa una chiave operativa
La portata della nuova disciplina va quindi oltre la singola revisione.
Per l’autoriparatore, il VIN non è più soltanto un elemento identificativo del veicolo, ma può diventare una chiave per intercettare una criticità di sicurezza che ha conseguenze sulla revisione e, in determinate condizioni, anche sulla possibilità di circolare.
Il provvedimento non trasferisce alle officine la responsabilità dell’intervento di richiamo: l’esecuzione della sostituzione e la veridicità dei dati forniti restano responsabilità dei costruttori, mentre il proprietario del veicolo mantiene l’obbligo di aderire tempestivamente alle campagne.
Per officine e carrozzerie cambia però il livello di attenzione richiesto nella gestione del veicolo. La verifica del richiamo può diventare parte integrante dell’accettazione e trasformarsi in un ulteriore presidio di sicurezza all’interno del processo di autoriparazione.
COSA CAMBIA DAL 1° OTTOBRE 2026
Richiami Takata classificati “rischio grave” senza Stop Drive
- Il veicolo non ancora risanato ottiene l’esito “Ripetere”.
- È prevista una nuova visita entro 30 giorni.
- La circolazione è vietata, salvo le eccezioni previste.
- Per l’esito positivo successivo è necessaria la certificazione ufficiale dell’avvenuto ripristino.
Richiami Stop Drive
- Il veicolo è sospeso dalla circolazione.
- In revisione: “Ripetere – sospeso dalla circolazione”.
- Dopo la sostituzione dell’airbag è necessaria una nuova visita.
- L’esito regolare richiede la documentazione ufficiale della rete autorizzata.
Il decreto porta un tema di sicurezza del veicolo dentro i processi quotidiani dell’autoriparazione.
Per una carrozzeria, soprattutto se multiservice, il controllo del VIN può essere integrato nell’accettazione insieme alle altre verifiche preliminari. Questo consente di intercettare un eventuale richiamo Takata quando il veicolo è già in struttura e di informare tempestivamente il proprietario.
Per il settore è un passaggio significativo: la carrozzeria non è più soltanto il luogo nel quale si ripristina il danno estetico o strutturale, ma può diventare anche un punto di intercettazione di una criticità di sicurezza legata alla campagna di richiamo.
Saperne di Più
Cosa cambia con il decreto 229 del 2 luglio 2026?
Il decreto introduce nuove procedure nella revisione dei veicoli interessati dalle campagne di richiamo degli airbag Takata e coinvolge anche officine e imprese di autoriparazione nelle attività di verifica e informazione.
Che cos’è il VIN?
Il VIN, Vehicle Identification Number, è il numero di telaio che identifica il veicolo. Nell’ambito della nuova procedura viene utilizzato per verificare l’eventuale presenza di una campagna di richiamo Takata.
Cosa deve fare un’officina se scopre un richiamo Takata?
L’officina deve verificare l’eventuale pendenza del richiamo e informare il proprietario del veicolo, invitandolo ad adempiere alla campagna secondo le procedure previste.
Cosa significa Stop Drive?
“Stop Drive” identifica una campagna che prevede il fermo cautelativo immediato del veicolo. In sede di revisione comporta l’esito “Ripetere – sospeso dalla circolazione”, secondo quanto previsto dal decreto.
La sostituzione dell’airbag Takata è gratuita?
Sì. Il decreto prevede che la sostituzione dei dispositivi oggetto di richiamo sia effettuata gratuitamente per l’utente, compresi ricambi, manodopera e materiali di consumo.
Cosa succede dal 1° ottobre 2026?
Per i veicoli interessati da richiami classificati a rischio grave ma non ancora risanati, l’ispettore assegna l’esito “Ripetere”. È prevista una nuova visita entro un massimo di 30 giorni e, salvo le eccezioni previste, la circolazione viene vietata nel frattempo.
Le carrozzerie sono coinvolte?
Sì. Il provvedimento individua anche le imprese di autoriparazione tra i soggetti chiamati a verificare l’eventuale presenza di richiami e a informare l’utente.
a cura di Renato Dainotto - Foto Photo-R

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