Attualità

Colpo di frusta

Sinistro stradale e lesioni micro-permanenti… il c.d. “colpo di frusta” è risarcibile? Sono anni infatti che si dibatte su questa tipologia di lesioni che, nel tempo, le Compagnie di assicurazione hanno messo in discussione, ma che essendo conseguenze del sinistro, a logica, dovrebbero rientrare nella liquidazione del danno. Parola dell’Avv. Giulia Talamazzi

Cos’è il colpo di frusta e quali sono i sintomi? Il colpo di frusta è un trauma che coinvolge il collo, per esattezza il rachide cervicale. Il colpo di frusta è un effetto tipico dei sinistri stradali, in particolare nei tamponamenti, perché quando la vettura viene urtata da dietro l’abitacolo e quindi il conducente e i passeggeri vengono sottoposti a una spinta longitudinale. In una prima fase il peso della testa tende a restare in postura mentre il corpo viene spinto in avanti, così il capo viene sottoposto a energia contro il poggiatesta che può causare iperestensione. Subito dopo, millesimi di secondo, l’energia provoca l’accelerazione in avanti della testa causando iper-flessione: i due movimenti anomali possono causare danni permanenti o transitori alla colonna vertebrale nella zona cervicale. Il colpo di frusta è il danno più comune. Nei casi lievi coinvolge la muscolatura e i tendini ma può arrivare a causare danni gravi al sistema nervoso con brachialgie e sciatalgie, con tempi di guarigione molto più lunghi.
Come funziona il risarcimento? Come richiederlo in base alla propria assicurazione? Scopriamo quale informazione più dettagliata circa la normativa che disciplina le casistiche legate al colpo di frusta.

COLPO DI FRUSTA E LEGGE

Chiediamo al nostro Avvocato, se una persona è vittima di un tamponamento di un tamponamento dal quale può derivare a uno o entrambi i conducenti (e agli eventuali passeggeri) il “colpo di frusta” la Compagnia è tenuta a risarcire tale danno?

«Allora, innanzitutto è bene fare un passo indietro e partire dalla normativa che disciplina la materia. Come noto, infatti, sulla base dell’articolo 2054 c.c. il conducente che alla guida della propria autovettura cagioni un danno a terzi è tenuto a risarcire quel danno se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarlo. È in tale contesto che si inserisce l’obbligo legale per i veicoli a motore di essere necessariamente assicurati per potere circolare sulle strade pubbliche, con una polizza RC Auto che copre il proprietario e il conducente dalla responsabilità per i danni causati a terzi o ai trasportati in occasione della circolazione del mezzo. Ove sussistano i requisiti richiesti pertanto il danno, se pur entro i massimali concordati, viene liquidato dalla Compagnia assicuratrice ai terzi danneggiati».

Tutti i danni possono essere risarciti in caso di sinistro, quindi il colpo di frusta?
«Come visto, la normativa è generica nel condannare al risarcimento del “danno” senza specificare il singolo danno risarcibile, non essendo ovviamente possibile prendere in considerazione preventiva tutti quelli astrattamente occorrenti in occasione di un sinistro stradale. La giurisprudenza, tuttavia, di volta in volta si pronuncia a seconda delle peculiarità del singolo caso concreto consentendo, in questo modo, la creazione di orientamenti giurisprudenziali che consentano di riconoscere e liquidare tali danni. In tale ambito, argomento molto dibattuto è stato (ed è) quello relativo al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti».

In che categoria va il danno da colpo di frusta?
«Ai sensi dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».

RISARCIBILITA’ COLPO DI FRUSTA

E quindi tali danni non sono risarcibili?
«È stato molto discusso lo strumento probatorio di tali lesioni di lieve entità; per intenderci, come tali danni per ottenere un risarcimento debbano essere provati. La norma in commento, infatti, ha disposto che in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo con riferimento alle lesioni quali per esempio le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dare luogo a risarcimento per danno biologico permanente».

Se non c’è una radiografia che attesta la lesione di lieve entità come il colpo di frusta lieve, quindi, non si ha diritto al risarcimento?
«Come detto, la giurisprudenza ha assunto su tale materia decisioni discordanti. Per un verso, alcune Corti di Cassazione di merito hanno ritenuto che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento strumentale e che, in mancanza di questo, non si possa procedere al relativo risarcimento. Per un altro verso, invece, altre pronunce (tra le quali la recente Cassazione Civile, sentenza n. 31072/2019) hanno statuito che il danno permanente alla salute possa essere provato anche in via presuntiva se ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti della sua esistenza e della genesi causale. Secondo tale pronuncia, in particolare, viene ribadito che il predetto art. 139 subordina la risarcibilità delle lesioni di lieve entità ad un “accertamento medico legale”, ma viene anche specificato che tale espressione deve interpretarsi nel senso che il danno biologico permanente deve essere acclarato con l’applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medicina legale, non più limitati ai soli referti di esami strumentali ma anche attraverso fonti di prova diverse, come le presunzioni (purché, come detto, le stesse siano gravi, precise e concordanti). Come già riferito dalla Corte di Cassazione nella precedente sentenza n. 18773/2016, infatti, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale, svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l’accertamento medico non può essere vincolato da una pretesa probatoria che, ove effettivamente fosse posta per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza».

In conclusione, come ci si deve comportare se si subisce un colpo di frusta e si vuole chiedere il risarcimento?
«In conclusione – fermo restando che l’accertamento strumentale in molti casi continuerà, probabilmente, a risultare uno strumento decisivo – il principio che si può ricavare dalle pronunce sopra menzionate è che, in ogni caso, l’importanza di una visita medico-legale che accerti il singolo caso, come il colpo di frusta, concreto potrà comunque consentire di ottenere, laddove ricorrenti i presupposti, il risarcimento del danno a seguito del sinistro stradale occorso e delle lesioni patite».

Avv. Giulia Talamazzi

Una RX del rachide cervicale che evidenza danni da colpo di frusto alle vertebre cervicali C4-C5-C6

a cura di Renato Dainotto - Avv. Giulia Talamazzi