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TARGA FALSA E MANOMISSIONI ILLECITE. QUALI CONSEGUENZE?

Avvocato Talamazzi, oggi parliamo della targa degli autoveicoli. Cosa succede se qualcuno, per evitare sanzioni o per commettere azioni non lecite, copre o manomette una targa non rendendola riconoscibile agli apparati delle autorità?

Le targhe sono strumenti volti a identificare il veicolo e il suo proprietario, il quale è responsabile per qualunque tipo di infrazione commessa. È per questo che l’articolo 100 del Codice della Strada, avente ad oggetto le targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, dispone che “Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 ad euro 8.186” e che “Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale”. L’articolo 102 del Codice della Strada, poi, prevede che “Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173” (ipotesi che, per esempio, potrebbe avvenire qualora la targa fosse sporca di fango).

TARGA MANOMESSA DA Codice penale, quindi stiamo parlando di un reato?

Dipende. Come visto nella disposizione normativa che precede, nel caso in cui la circolazione con la targa falsa non sia volontaria, si commette un illecito amministrativo (punito con le sanzioni sopra viste); se, invece, dovesse emergere che l’automobilista non ha solo circolato con una targa falsa, ma si è anche reso autore di tale contraffazione o, comunque, ha scientemente utilizzato una targa falsa, in tale caso, allora, sarà configurabile anche il reato (e potranno essere applicate le due sanzioni, amministrativa e penale).

MANOMETTI LA TARGA E SEI PUNITO?

Anche qui, dipende. Come sempre, è necessario verificare il singolo caso di specie per comprendere la condotta illecita e la sanzione applicabile. Parlando di targhe di auto, esiste un quadro giurisprudenziale molto vasto che segue la pluralità di fattispecie che si sono verificate.

La Corte di Cassazione, ad esempio, ha stabilito che commette il reato di riciclaggio colui che appone la sua targa personale a un ciclomotore rubato stante il fatto che, tramite tale condotta, interpone un ostacolo all’accertamento della provenienza del mezzo di trasporto (vds. Cass. Pen. n. 8788/2019). Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invece, ha disposto che la falsificazione della targa del proprio veicolo integra il reato di falsità materiale commessa dal privato e non le violazioni al Codice della Strada (art. 100, commi 12 e 14) che puniscono solo la circolazione del veicolo con targa contraffatta (sentenza n. 4282/2018). A conferma di ciò, si è pronunciata la Corte di Cassazione la quale ha disposto che deve essere considerato il reato di uso di atto falso – ai sensi del combinato disposto degli artt. 100, comma 14, Codice della Strada e articolo 489 c.p. – e non dell’illecito amministrativo di cui al citato art. 100, comma 12, Codice della Strada, il soggetto che circoli alla guida di un autoveicolo con la consapevolezza che lo stesso sia munito di targa contraffatta (Cass. Pen. n. 7614/2016).

LA CORTE DI CASSAZIONE E LE TARGHE MANOMESSE

Analogamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9013/2018, ha chiarito che, essendo la targa un bene attestante l’immatricolazione e l’iscrizione al PRA, l’occultamento della stessa deve essere considerato un reato punito ai sensi dell’art. 490 del codice penale (reato che punisce la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

E queste sono solo alcune delle numerose pronunce che hanno statuito in argomento e che si richiamano, per ovvie ragioni di sintesi, a mero titolo esemplificativo.

AVVOCATO, ALLORA CHE FARE?

Come di consueto, il consiglio è quello di attenersi alla normativa vigente, conservando con diligenza il proprio autoveicolo (e, quindi, ad esempio, assicurandosi che la targa non sia illeggibile, perché sporca) e, ovviamente, astenendosi dal porre in essere condotte volte a contraffare o alterare (mediante scotch o altri strumenti analoghi) la targa.

Avv. Giulia Talamazzi